Il 10 agosto 2019 è entrato in vigore l’atteso decreto FER1 (DM 4 luglio 2019), il primo dopo tanti anni che prevede la incentivazione dell’energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile, nello specifico: impianti eolici, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”.
Il provvedimento in sintesi per gli impianti fotovoltaici
L’incentivo
Potranno accedere all’incentivo di durata ventennale tutti gli impianti fotovoltaici, fatto salvo quelli di potenza inferiore a 20kW e quelli realizzati su zone agricole. Le tariffe incentivanti riconosciute dal Decreto variano a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico, secondo il seguente schema:
Il partecipante alle aste e ai registri potrà anche richiedere una tariffa inferiore (fino ad un massimo del 30% per impianti fino a 1.000kW e del 70% per impianti di potenza maggiore) con l’intento di guadagnare posizioni nella graduatoria finale. Il ribasso non è applicato ai premi.
Per il fotovoltaico sono previsti anche dei PREMI:
È incentivato il valore più basso fra l’energia effettivamente immessa in rete e la produzione netta (cioè l’energia prodotta decurtata degli ausiliari). I premi autoconsumo e amianto verranno comunque calcolati anche sulla energia autoconsumata.
La tariffa aggiudicata include sia il valore dell’energia che il premio cioè l’incentivo in senso proprio. Il produttore otterrà il pagamento dal GSE della differenza fra il valore dell’incentivo e il prezzo zonale dell’energia venduta ad un trader. Se il prezzo zonale è più alto dell’incentivo il produttore dovrà restituire la differenza al GSE. Per impianti con potenza inferiore a 250 kW il produttore può vendere l’energia al GSE e ottenere una tariffa omnicomprensiva pari alla tariffa aggiudicata.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi, fatto salvo:
- superammortamento,
- fondi di garanzia, fondi di rotazione;
- contributo a fondo perduto per impianti fino a 200 kW o per impianti fino a 1 MW di aziende agricole fino al 40 % del costo di investimento, per impianti fino a 1 MW fino a 30 % costi di investimento, per impianti fino a 10 MW 20 % costo di investimento.
La tariffa sarà però ridotta secondo un coefficiente per cui un contributo pari al 40 % da una diminuzione del 26 % della tariffa.
Come richiedere gli incentivi per fotovoltaico
L’accesso agli incentivi sarà regolato da due procedure, Iscrizione al Registro (solo per impianti o aggregati < 1.000 kW) e Procedura di Asta.
Sono previste 7 finestre temporali per accedere alle due procedure. Ogni bando rimarrà aperto per un mese e il GSE pubblicherà le graduatorie al termine del terzo mese a partire dalla chiusura del bando.
Iscrizione al registro (impianti <1 MW)
Sono previsti dei contingenti espressi in MW per ogni tipologia di impianto espressa in 4 Gruppi. Chi rientrerà nel contingente avrà accesso agli incentivi, chi non vi rientrerà non potrà accedervi.
Gruppo A:
- Impianti eolici;
- Impianti fotovoltaici
Gruppo A-2:
- Impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e
- fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’amianto;
Gruppo B:
- Impianti idroelettrici;
- Impianti a gas residuati dai processi di depurazione;
Gruppo C:
- Impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al Gruppo A Lettera i) e Gruppo B.
Esistono dei criteri di priorità con i quali sono formate le graduatorie:
- Gruppo A: Impianti realizzati su discariche, cave;
- Gruppo A2: Impianti realizzati su scuole, ospedali, edifici pubblici:
- Gruppo B: Impianti idroelettrici;
- Impianti alimentati da gas residuati processi depurazione;
- Tutti i Gruppi: Impianti connessi con colonnine di ricarica auto (Pricarica ≥ 15% Pimpianto; Pcolonnina ≥ 15 kW;
- Tutti i Gruppi: Aggregati di impianti (Art. 3 Comma 10);
- Tutti i Gruppi: Maggiore riduzione % Tariffa Offerta sulla Tariffa di Riferimento (Allegato 1);
- Tutti i Gruppi: Minore valore della Tariffa Offerta;
- Tutti i Gruppi: Data della Domanda di partecipazione alla procedura
Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento è ridotta del 20%.
Per impianti > 100 kW è richiesto il versamento di una Cauzione Provvisoria (pari al 50% della Cauzione Definitiva) da presentare in fase di istanza e una Cauzione Definitiva da presentare a seguito della comunicazione di esito positivo della procedura, pari al 2% del costo di investimento che per gli impiantivi FV è fissato dal Decreto in 1.000€/kW.
Procedure di asta (impianti > 1 MW)
Anche in questo caso gli impianti sono divisi in Gruppi per ognuno dei quali è assegnato un contingente:
Gruppo A:
- Impianti eolici;
- Impianti fotovoltaici;
Gruppo B:
- Impianti idroelettrici;
- Impianti a gas residuati dai processi di depurazione;
Gruppo C:
- Impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al Gruppo A Lettera i. e Gruppo B Lettera i. e ii.
Le Aste si svolgono al ribasso % rispetto alla tariffa di riferimento. I ribassi devono essere maggiori del 2% ed inferiori al 70%.
È possibile richiedere le agevolazioni per aggregati di impianti, con potenza totale maggiore di 1 MW e potenza dei singoli impianti compresa tra 20 kW e 500 kW.
A parità di riduzione si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità:
- Possesso di rating di legalità;
- Impianti realizzati su discariche;
- Impianti realizzati su cave;
- Impianti Idroelettrici;
- Impianti alimentati a gas;
- Data della Domanda di partecipazione alla procedura;
Aggregati
Aggregati sono due o più impianti per i quali è presentata una sola offerta in sede di gara da un aggregatore. La domanda di incentivo resta di competenza soggetto responsabile.
Caratteristiche:
- per i registri non più di 1 MW in aggregato e non meno di 20 kW per singolo impianto;
- per le aste non meno di 20 kW per singolo impianto e non meno di 1 MW in aggregato e non più di 500 kW per singolo impianto.
Gli aggregati devono:
- avere per tutti gli impianti gli stessi criteri di priorità;
- presentare la stessa offerta di riduzione percentuale;
- avere impianti che partecipano tutti alla stessa procedura di gara;
Più impianti oggetto di frazionamento non sono considerati un aggregato, ma un unico impianto. Se uno degli impianti non ha i requisiti decadono anche gli altri.
Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e iscrizione ai registri:
- Possesso dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, inclusi l’accettazione del preventivo di connessione alla rete elettrica e la registrazione dell’impianto sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete
- Impianti di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione
- Gli impianti non devono essere collocati a terra in aree agricole
Requisiti per ottenere il premio per la sostituzione amianto:
- La rimozione dell’amianto non deve essere iniziata prima del 10 agosto 2019.
- L’impianto non può eccedere la superficie rimossa di amianto
- L’amianto va completamente rimosso
Osservazioni sul decreto FER1
Gli impianti che più facilmente potranno avvantaggiarsi benefici incentivi sono:
- impianti in sostituzione amianto < 1 MW;
- impianti su tetto o in area industriale o di pubblici servizi con colonnine di ricarica auto elettriche e presentati in forma aggregata < 1 MW;
- impianti < 1 MW in area di cava o discarica o in area bonificata purchè non in area a destinazione urbanistica agricola;
- impianti > 1 MW in area industriale o pubblici servizi a terra o su tetto;
- aggregati di piccoli impianti a terra in zona industriale e pubblici servizi o su tetto, che partecipano a aste
- Gli incentivi di cui al Decreto FER1 sono poco interessanti per i produttori che possono accedere allo scambio sul posto e che autoconsumano gran parte dell’energia.
- In zone agricole allo stato attuale gli unici impianti fotovoltaici incentivabili sono quelli su fabbricati rurali, su serre, pergole, tettoie e barriere acustiche
- Questo decreto NON incentiva la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici, favorendo invece la realizzazione di grandi parchi eolici che presumibilmente occuperanno la maggior parte del contingente dei Gruppi A.
- L’energia consumata dalle colonnine sarà considerata energia autoconsumata bisognerà quindi aprire licenza di officina;
- Non è possibile ottenere gli incentivi aggiungendo una nuova sezione su un impianto già realizzato perché si tratterebbe di potenziamento dell’impianto, che per il fotovoltaico non è incentivabile
- Un impianto in autoconsumo se il cliente non paga può trasformarsi in cessione totale usando la connessione di emergenza
In generale il Decreto FER1 viene accolto positivamente dagli addetti ai lavori nel mondo delle FER, però non ha suscitato particolare entusiasmo nel mondo de Fotovoltaico a causa della esclusione degli impianti realizzati in zone agricole. D’altra parte, gli impianti da realizzare su edificio in modalità di autoconsumo possono scegliere di aderire all’altrettanto conveniente (se non più conveniente in certi casi) sistema di Scambio sul Posto che ha requisiti di accesso molto meno impegnativi del Decreto FER1 e non obbliga ad attendere mesi (almeno 4) prima di realizzare l’impianto o a versare cauzioni.
Ricordiamo che la SEN prevede che entro il 2030 dovranno essere costruiti 40 GW di nuovi impianti fotovoltaici, escludendo gli impianti in zone agricole si è persa una occasione per cercare di rendere tale obiettivo sempre più raggiungibile.
Regolamento operativo
Il GSE ha pubblicato il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica introdotti dal DM 4 luglio 2019. L’iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l’applicativo informatico Portale FER-E, accessibile dall’Area Clienti del sito internet del GSE, esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi. Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti. Gli impianti risultati ammessi in posizione utile ai Registri o alle Aste potranno presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l’entrata in esercizio previsto dal D.M. 04/07/2019 per le differenti fonti, secondo lo schema del processo di riconoscimento degli incentivi pubblicato dal GSE.
COSA PUÒ FARE FLO.REN
Flo.Ren può aiutarti a valutare se hai i requisiti per accedere al Decreto FER1 ed in seguiti assisterti durante tutto l’iter: dalla richiesta fino all’ottenimento del’incentivo.
Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci!
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